L’art. 5 della Legge “Attività edilizia libera” modifica l’art. 6 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 – testo unico in materia di edilizia.
In particolare gli impianti fotovoltaici a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici, potranno essere realizzati senza DIA.





