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L’art. 17, comma 1 lett. d) della legge comunitaria 2009, approvata definitivamente dal Senato lo scorso 12 maggio e non ancora pubblicata in GURI, prevede che nel recepire la direttiva 2009/28/CE, relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, il Governo dovrà attenersi ad una serie di principi e criteri direttivi. Tra tali criteri è previsto quello di:

semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificit� di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l’assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati dalle fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricit�à calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento.

Tale semplificazione, che consentirà di estendere la DIA agli impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 1 MW, non è tuttavia immediatamente applicabile, ma dovrà essere oggetto di un’apposita disposizione, da inserirsi nel testo del decreto legislativo che il Governo dovrà adottare, per dare attuazione alla citata direttiva 2009/28/CE, entro il termine del 5 dicembre 2010 previsto dalla stessa direttiva.