22 May 2008
Con la risoluzione n. 207/E del 20.5.2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica dà diritto solo alla tariffa incentivante, prevista dall'art. 7, comma 2, del D. Leg.vo 387/2003, ed all'eventuale premio aggiuntivo, ma non alla detrazione fiscale del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico, di cui all'art. 1, comma 344, della L. 296/2006.
Detto principio discende dalle diverse finalità delle norme citate, in quanto il decreto 387/2003 e le relative norme attuative, promuovono la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia mediante l'erogazione della tariffa incentivante (avente la natura di contributo a fondo perduto), mentre la Finanziaria 2007 incoraggia la riduzione dei consumi riconoscendo una detrazione d'imposta per le spese di riqualificazione energetica degli edifici.
In base a tali considerazioni si deve ritenere che le spese sostenute per la realizzazione di un impianto fotovoltaico finalizzato alla produzione di energia elettrica, e non alla riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento invernale, non possono assumere rilievo ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta del 55%, prevista invece per gli interventi volti al risparmio energetico.
Nella fattispecie esaminata l'Agenzia ha risposto all'interpello di un contribuente che, avendo installato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, prospettava di aver diritto sia alla corresponsione della tariffa incentivante e sia all'agevolazione fiscale del 55% sui costi sostenuti per la realizzazione e la manodopera dell'impianto stesso.
L'Agenzia precisa comunque che qualora l'intervento complessivo di riqualificazione energetica consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nel D. Min. Economia e finanze del 19.2.2007, così come modificato dal D. Min. Economia e finanze del 7.4.2008, sarà possibile beneficiare anche della detrazione fiscale del 55%, ma solo in riferimento alle altre spese sostenute, ad esempio costi di isolamento del tetto e manodopera, mentre per la spesa di realizzazione dell'impianto fotovoltaico saranno corrisposti la tariffa incentivante ed il premio aggiuntivo previsti dagli artt. 6 e 7 del D. Min. Sviluppo economico del 19.2.2007.
fonte :: legislazione tecnica





