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1 Le regole del nuovo Conto Energia
1.1 Abolizione della fase istruttoria
1.2 Le tariffe
1.3 Valorizzazione dell'energia prodotta dall'impianto
1.3.1 Vendita dell'energia prodotta
1.3.2 Lo scambio sul posto
1.4 Premio abbinato all’uso efficiente dell’energia negli edifici
1.4.1 Edifici oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche
1.4.2 Edifici di nuova costruzione

2 La realizzazione dell’impianto

3 L’iter autorizzativo

4 La connessione alla rete elettrica

5 La misura dell’energia prodotta

6 La richiesta dell’incentivo e del premio al GSE
6.1 La preparazione della richiesta dell’incentivo con il portale
6.2 Documenti da inviare al GSE per la richiesta dell’incentivo
6.3 Richiesta del premio per impianti abbinati a un uso efficiente dell’energia
6.3.1 Edifici oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche
6.3.2 Edifici di nuova costruzione
6.4 Gli errori da evitare

7 La convenzione con il GSE
7.1 La comunicazione della tariffa incentivante
7.2 La stipula della convenzione

8 Il pagamento degli incentivi
8.1 Tempi e modalità per il pagamento degli incentivi
8.2 Il regime fiscale relativo all’incentivazione
8.3 Il regime fiscale relativo all’energia venduta e ai costi dell’impianto

9 Le verifiche sugli impianti

10 Contatti ed informazioni

Le recenti disposizioni dell’Autorità in materia di misura sono finalizzate all’installazione di misuratori in grado di rilevare e rendere fruibile per via telematica al gestore di rete la misura oraria (sia per l’ energia immessa che per quella prelevata).

Con particolare riferimento alla energia elettrica prodotta da impianti di generazione, l’AEEG ha recentemente definito con deliberazione n. 88/07 le disposizioni in materia di misura.

In particolare tale provvedimento reca disposizioni relative al servizio di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione (di qualsiasi potenza) la cui connessione è successiva alla data di pubblicazione della medesima delibera, limitatamente ai casi in cui tale misura risulti funzionale all’attuazione di una disposizione normativa (ad es. rilascio CV e conto energia).

Le responsabilità del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione ed i relativi ed eventuali corrispettivi a carico del soggetto titolare dell’impianto sono definite secondo questo schema:

1. il responsabile del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW è il gestore di rete; il corrispettivo a copertura di tale attività per il periodo regolatorio (2008-2011) è pari alla componente tariffaria MIS1 prevista per la bassa tensione dalla tabella 8.1, prima colonna, dell’ Allegato A al Testo Integrato della deliberazione n.348/07 (ad oggi pari a 26,82 t all’anno);

2. il responsabile del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di potenza nominale superiore a 20 kW è il produttore, il quale ha la facoltà di avvalersi del gestore di rete pur mantenendo la responsabilità di tale servizio; il corrispettivo a copertura di tale eventuale attività di ‘fornitore di servizio‘ offerto dal gestore di rete è definito dal medesimo che pubblica e rende note le metodologie di calcolo e le seguenti voci di costo di detto corrispettivo:

• approvvigionamento e installazione dell’apparecchiatura di misura;
• manutenzione dell’apparecchiatura di misura;
• rilevazione e registrazione delle misure.

Il posizionamento delle apparecchiature di misura è concordato con il produttore sulla base di scelte razionali e nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

1. per impianti fotovoltaici: il più vicino possibile all’inverter e comunque, ai sensi del DM 19/02/2007, l’energia elettrica prodotta viene misurata all'uscita del medesimo inverter, ivi incluso l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;

2. per impianti diversi da fotovoltaici: il più vicino possibile ai morsetti del generatore e comunque a valle dei servizi ausiliari;

3. all’interno della proprietà del produttore o al confine di tale proprietà secondo quanto indicato dal produttore;

4. tale da assicurare al gestore di rete lo svolgimento dei propri obblighi in sicurezza (dlgs n. 626/94);

5. dotazione di opportuni dispositivi anti-frode.

Inoltre le apparecchiature di misura devono:
1. essere in grado di rilevare la misura di energia prodotta su base oraria;
2. essere dotate di dispositivi per l’interrogazione ed acquisizione per via telematica delle misure da parte dei gestori di rete.