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1 Le regole del nuovo Conto Energia
1.1 Abolizione della fase istruttoria
1.2 Le tariffe
1.3 Valorizzazione dell'energia prodotta dall'impianto
1.3.1 Vendita dell'energia prodotta
1.3.2 Lo scambio sul posto
1.4 Premio abbinato all’uso efficiente dell’energia negli edifici
1.4.1 Edifici oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche
1.4.2 Edifici di nuova costruzione

2 La realizzazione dell’impianto

3 L’iter autorizzativo

4 La connessione alla rete elettrica

5 La misura dell’energia prodotta

6 La richiesta dell’incentivo e del premio al GSE
6.1 La preparazione della richiesta dell’incentivo con il portale
6.2 Documenti da inviare al GSE per la richiesta dell’incentivo
6.3 Richiesta del premio per impianti abbinati a un uso efficiente dell’energia
6.3.1 Edifici oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche
6.3.2 Edifici di nuova costruzione
6.4 Gli errori da evitare

7 La convenzione con il GSE
7.1 La comunicazione della tariffa incentivante
7.2 La stipula della convenzione

8 Il pagamento degli incentivi
8.1 Tempi e modalità per il pagamento degli incentivi
8.2 Il regime fiscale relativo all’incentivazione
8.3 Il regime fiscale relativo all’energia venduta e ai costi dell’impianto

9 Le verifiche sugli impianti

10 Contatti ed informazioni

L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, entrati in esercizio dopo il 13/04/07 (data di pubblicazione della Delibera AEEG n. 90/07) e prima del 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella.

tariffe Conto Energia

Le tariffe maggiori sono riconosciute ai piccoli impianti domestici fino a 3 kW che risultano integrati architettonicamente. Le tariffe più basse sono invece riconosciute ai grandi impianti non integrati architettonicamente.

Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l’intero periodo. Per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, i valori indicati nella tabella precedente saranno decurtati del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, rimanendo poi costanti per il periodo di venti anni di erogazione dell’incentivo.

MSE e MATTM ridefiniranno con successivi decreti le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010.

In aggiunta all’incentivo, il soggetto responsabile dell’impianto può contare su un ulteriore vantaggio economico, utilizzando l’energia prodotta per:
1. la cessione in rete
2. i propri autoconsumi (parziali o anche totali)
3. lo scambio sul posto con la rete elettrica (per i soli impianti di potenza fino a 20 kW).

I vantaggi economici relativi alle tre suddette modalità sono esplicitati nel seguente paragrafo relativo alla vendita dell’energia prodotta dall’impianto.

Si sottolinea che, contrariamente a quanto stabilito per il vecchio conto energia, per gli impianti fino a 20 kW che si avvalgano del servizio di scambio sul posto, il nuovo decreto riconosce la tariffa incentivante alla totalità dell’energia elettrica prodotta (non solo a quella autoconsumata).

Il soggetto responsabile dell’impianto è colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del nuovo DM 19/02/07, a richiedere ed a ottenere le tariffe incentivanti dal GSE. Possono richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti le seguenti tipologie di soggetti responsabili:
a) le persone fisiche
b) le persone giuridiche
c) i soggetti pubblici
d) i condomini di unità abitative e/o di edifici

In merito al riconoscimento del livello di parziale o totale integrazione architettonica, gli allegati 2 e 3 al DM 19/02/07 definiscono le diverse tipologie d’integrazione ammesse ai fini del riconoscimento dell’incentivo.

Si evidenzia inoltre che la tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:
a) per impianti ricadenti nelle righe B e C della colonna 1 (impianti superiori ai 3 kW non integrati) della precedente tabella, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell’energia prodotta
dall’impianto (autoproduttori ai sensi dell’art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999);
b) per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
c) per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; per maggiori dettagli consultare la guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica pubblicata sul sito www.gsel.it;
d) per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall’ultimo censimento ISTAT.

Si segnala altresì che, tra le novità introdotte dalla Legge finanziaria del 2008 in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili, l’art. 2 comma 173 riguarda direttamente il Conto Energia.

Gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili sono enti locali, rientrano nella tipologia di impianto integrato, indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche dell'installazione.

Ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

Gli incentivi non sono applicabili all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento da sostenere per la costruzione dell’impianto stesso.

Gli incentivi sono applicabili all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione sian stati concessi incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, anche se eccedenti il 20% del costo dell’investimento, esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile dell’edifico sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica.

Infine le tariffe incentivanti non sono cumulabili con i certificati verdi e con i titoli di efficienza energetica.