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Con l’entrata in vigore della legge regionale Puglia n. 13/2008 lo scorso 19 ottobre, la soglia dimensionale ordinaria in vigore nel territorio pugliese, al di sopra della quale gli impianti industriali di produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda sono assoggettati alla procedura di screening ambientale, ha subito una significativa riduzione, passando da 10 a 1 MW di potenza nominale.


 

Con la legge in commento, la quale va modificare la legge regionale n. 11/2001 sulla valutazione di impatto ambientale, la disciplina regionale ambientale pugliese viene riallineata con la corrispondente normativa. Invero, il codice dell'ambiente, con la modifica avvenuta ad opera del D. Lgs. n. 4/2008, aveva previsto l’obbligatorietà della verifica preliminare ambientale per tutti i progetti di impianti di generazione, indipendentemente dalla loro potenza nominale, e aveva imposto alle regioni di adeguarsi alla normativa nazionale entro il termine di un anno, ossia entro il 13 febbraio 2009. In virtù di tale previsione, allo scadere di tale termine ultimo, le leggi regionali che non si fossero adeguate alla soglia dimensionale statale non sarebbero potute essere più applicate. Tuttavia, successivamente, con la legge n. 99/2009 (c.d. legge sviluppo) , la soglia dimensionale di esenzione dalla verifica ambientale preliminare è stata elevata a 1 MW.

La novità introdotta con la legge regionale in commento rappresenta quindi un ulteriore tassello nel quadro degli interventi che stanno modificando in senso maggiormente restrittivo la politica energetica pugliese relativamente alle fonti rinnovabili. Negli ultimi anni la Regione Puglia aveva condotto una politica di notevole incentivo agli investimenti in impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile sul proprio territorio, con notevoli riflessi soprattutto nello sviluppo del fotovoltaico. Ciò era avvenuto sia con un’esenzione dalla valutazione preliminare di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) (per i progetti riguardanti impianti produttivi di potenza nominale fino alla soglia di 10 MW), sia mediante l’adozione di strumenti di semplificazione amministrativa (prevedendo la possibilità di conseguire il titolo edilizio per gli impianti industriali fino a 1 MW di potenza, ricorrendo alla dichiarazione di inizio attività (DIA) in luogo della più complessa procedura di autorizzazione unica, mentre a livello nazionale la DIA era ammessa esclusivamente per gli impianti domestici fino a 20 KW).

La maggiore flessibilità caratterizzante la disciplina del settore energetico da fonti rinnovabili è cominciata a venire meno a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 119/2010 che ha dichiarato illegittimo l’innalzamento della soglia dimensionale per il ricorso alla DIA. In considerazione della sostanzialmente analoga ratio che lega l’innalzamento della soglia per il titolo edilizio e quella di esenzione dallo screening ambientale, il legislatore regionale, in seguito alla bocciatura incassata dalla Corte Costituzionale sulla DIA, ha ritenuto opportuno adeguare spontaneamente l’ambito di applicazione dell’obbligo di verifica ambientale alla soglia nazionale, posto peraltro che la materia ambientale ricade nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Tuttavia, un pieno allineamento con la normativa nazionale appare ancora lontano. La legge regionale in commento, infatti, da un lato, discostandosi nuovamente dalla normativa nazionale, amplia il novero delle aree geografiche all’interno delle quali la soglia dimensionale dei progetti ai fini dello screening preventivo in parola è dimezzata a 0,5 MW. Per altro verso, la soglia dimensionale viene elevata da 1 a 3 MW per i progetti di impianti produttivi da realizzarsi interamente in siti industriali dismessi localizzati in aree a destinazione produttiva.

Le nuove norme troveranno applicazione nei procedimenti di DIA in corso, anche se coperti dalla c.d. norma “salva DIA” (che fa salvi gli effetti delle DIA che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali che prevedono soglie dimensionali superiori a quelle nazionali, a condizione che i relativi impianti entrino in esercizio entro il 16 gennaio 2011), e in quelli avviati con istanza di autorizzazione unica presentata dal 23 aprile 2010 in poi, tranne per i casi in cui la conferenza dei servizi sia stata già convocata.

fonte :: Telex ANIE - Ottobre 2010

La puntata 6 del format televisivo dedicato al fotovoltaico prosegue con i commenti di ANIE/GIFI alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Linee Guida per le procedure di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti a fonti rinnovabili avvenuta, lo ricordiamo, lo scorso 18 Settembre 2010.

Come previsto nella delibera dell’AEEG Delibera ARG 125-10 (nuovo TICA), l’Enel ha provveduto a pubblicare sul proprio sito l’elenco delle aree critiche relativamente alla disponibilità della capacità di rete

CdA Terna: ok alla vendita del solare per un valore tra 620 e 670 milioni di euro a Terra Firma

Leggi il comunicato stampa

Prosegue il format televisivo dedicato al fotovoltaico realizzato da ACM Channel in collaborazione con ANIE/GIFI. La puntata che andrà in onda a partire dal 18 ottobre 2011 è dedicata al Conto Energia 2011 ed alle Linee guida appena pubblicate.