GIFI - Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane

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Al momento le posso rispondere che le gli impianti su pensiline non hanno accesso al premio del 5% ma solo alla media aritmetica delle due tariffe (su edifici e altri) a condizione che le pensiline rispettino i requisiti di cui all’art 20 comma 3. Se non rispettassero tali requisiti sarebbero classificati come altri impianti e quindi prenderebbero la relativa tariffa: in quel caso avrebbero diritto al premio del 5% nel caso specifico da Lei segnalato. Su questo aspetto della cumulabilità dei premi abbiamo richiesto ufficialmente chiarimenti al MISE.

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Domanda:
Come mi devo comportare? Procedo con una DIA o devo intraprendere la lunga e perigliosa via della AU?

Risposta:
il decreto di cui sopra definisce che per gli impianti da realizzare su terreno per potenze fino a 20 kW è sufficiente la SCIA (ex DIA); per impianti sempre su terreno ma con potenze superiori ai 20 kW è necessaria, al momento, l’autorizzazione unica. Entro la fine dell’anno dovrebbe essere emanato il decreto legislativo di recepimento della nuova direttiva europea sulle fonti rinnovabili che al suo interno dovrà contenere misure semplificative a livello autorizzativo: in particolare per gli impianti fino a 1 MW sarà sufficiente la SCIA (aspettiamo fiduciosi che esca il decreto!!). Ad oggi quindi, nel suo caso, deve intraprendere il percorso all’autorizzazione unica. Il decreto sopra citato prevede che le regioni possano delegare le province al riguardo.
 
Domanda
Se fosse possibile autorizzare un impianto con una DIA, è anche possibile sfruttare la SCIA introdotta dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 – art 49, comma 4-bis e seguenti?

Risposta:
Per quanto riguarda la SCIA introdotta dalla Legge 122 del 30 luglio 2010, la successiva circolare del Ministero della Semplificazione Normativa ha chiarito che la SCIA sostituisce completamente la DIA

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Le recenti linee guida precisano al punto 12.1-a) che gli impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi possono essere realizzati in attività di edilizia libera senza limite di potenza purchè la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto ed inoltre non siano soggetti a vincoli culturali e paesaggistici.

Sempre in edilizia libera si possono realizzare impianti (con caratteristiche diverse da quelli precedenti) su edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori dei centri storici ed al servizio degli edifici stessi  a condizione che la potenza sia al massimo di 200 kW (quella compatibile con il regime di scambio sul posto).

Per gli altri impianti su edifici che non ricadono nelle due casistiche sopra riportate è necessaria la SCIA senza limite di potenza,  purchè la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati.

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impianti adiacenti

Dobbiamo procedere con l’installazione di un impianto FV sulla parte di copertura che si vede sulla sinistra della foto.

Se installassimo i moduli coprendo l’intera superficie, si andrebbe a creare un cono d’ombra sui moduli installati nell’edificio accanto (che si vedono nella parte destra della foto) e di proprietà di un’altra azienda.

Domanda: è possibile procedere ugualmente con l’installazione dell’impianto, o andremmo in contenzioso col proprietario dell’impianto preesistente, nel caso si creassero degli ombreggiamenti?

Risposta:

Se installate l’impianto andando ad ombreggiare l’impianto adiacente, il proprietario di quest’ultimo potrebbe adire ad un contenzioso per dimostrare il riconoscimento di un danno subito.

Bisogna tener conto poi di eventuali condizioni che i regolamenti comunali sull’edilizia possono prevedere in termini di eventuali distanze da rispettare tra impianti.

Considerando che le due superfici (i due tetti) sembrano dalla fotografia assolutamente identiche in termini di altezza sarebbe opportuno per voi ricercare una soluzione tecnica che eviti l’ombreggiamento dell’impianto del vicino al fine di evitare possibili contenziosi. Per quello che posso valutare dalla fotografia il problema potrebbe però riguardare solo la prima fila di pannelli dell’impianto adiacente.

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  1. L’errore max. del 10% è sulla produzione dell’intera giornata (intesa come 8-20) o su ciascuna singola fascia oraria? Sull’intera giornata
  2. I produttori partecipanti al Progetto / Sistema del GSE (che prevede 5000 impianti monitorati) accederanno a tale profilo ed ai premi previsti dal conto energia 2011? Non mi risulta che esistano limitazioni per accedere al premio per il profilo di scambio prevedibile. Il Conto Energia 2011 precisa all’art. 10 comma 5 che il GSE entro 90 giorni dovrà pubblicare un’apposita procedura con elementi di dettaglio. L’accesso al premio è consentito a tutti i soggetti che posseggono i requisiti di cui all’art 2 comma 1 lettera q)
  3. Il profilo di scambio prevedibile si applica a tutti gli impianti sopra 200 kW che lo richiedano o solo a quelli che entreranno in esercizio dal 2011? Si applica agli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31.12.2010. Attenzione: per quanto riguarda potenza minima e requisiti Le consiglio di leggersi accuratamente l’art 2 comma 1 lettera q)  e l’art 10 commi 2-3-4-5 del Conto Energia 2011.