
- 1-quater – (cosiddetto “Salva Puglia”) con il quale vengono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali recanti soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate dalla tabella A del Dlgs 387/2003 a condizione che gli impianti entrino in esercizio entro 150 gg. dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
- 1-quinques – che definisce l’emissione, da parte del MSE entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della presente Legge, di apposite misure per contrastare i fenomeni speculativi legati all’autorizzazione di progetti per impianti da fonti rinnovabili, attraverso l’introduzione di congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell’autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.
- 1-septies-(cosiddetto “modifica salva Alcoa”) che riconosce le tariffe incentivanti dell’attuale conto energia a tutti i soggetti che:
- abbiano concluso entro il 31 dicembre 2010 l’installazione dell’impianto fotovoltaico;
- abbiano comunicato entro il 31 dicembre 2010 al GSE, al Gestore di Rete e all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione la fine dei lavori;
- entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.