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Con la Legge 122/2010 (in GURI n. 176 del 30 luglio 2010), di conversione del D.L. 78/2010, è stato modificato l’art. 19 della Legge 241/1990, sostituendo alla disciplina della dichiarazione di inizio attività quella della segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta “SCIA”.

L’intervento si pone in linea di continuità con le progressive semplificazioni introdotte dal legislatore in materia: l’intento è di ridurre gli adempimenti amministrativi necessari per intraprendere un’attività economica, di cui oggi viene consentito l’avvio sin dalla data di presentazione di una semplice segnalazione all’amministrazione pubblica competente. A questa è poi riconosciuto un periodo di tempo limitato per effettuare le verifiche del caso.

 

Preme qui evidenziare come la nuova disciplina, che ha portata generale, trovi applicazione anche per le attività di installazione degli impianti disciplinate dal DM 37/08, come ha puntualizzato lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico con circolare 3637/C del 10 agosto scorso.

Per effetto delle nuove norme, le imprese che intendano svolgere tali attività e che siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 4 del DM 37, presentano la segnalazione certificata di inizio attività in Camera di Commercio, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di stati, qualità personali e fatti previsti negli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

L’interessato può quindi avviare l’attività oggetto di segnalazione immediatamente, a partire dalla data di presentazione della SCIA. Entro 60 giorni dalla stessa data, la CCIAA può fare verifiche e, nel caso in cui accerti l’assenza dei requisiti previsti dal DM 37 per lo svolgimento delle attività impiantistiche, può inibire la prosecuzione dell’attività, salvo regolarizzazione entro il termine assegnato dalla stessa CCIAA.

Da notare che decorsi i 60 giorni assegnati dalla legge, la CCIAA può intervenire ad inibire le attività oggetto di SCIA solo in ipotesi determinate: si tratta dei casi in cui alla SCIA siano state allegate dichiarazioni sostitutive false e mendaci o dei casi in cui vi siano pericolo per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Inoltre, è necessario il previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

Considerate quindi le rilevanti limitazioni che la nuova disciplina pone al potere inibitorio delle amministrazioni competenti, decorsi i 60 giorni dalla presentazione della SCIA, la citata circolare ministeriale richiama l’attenzione sull’importanza che tutte le verifiche siano espletate tempestivamente, entro tale termine.

A conclusione dell’esame delle nuove disposizioni in materia di SCIA, possiamo ben dire che si tratta di un totale capovolgimento rispetto all’originario regime autorizzatorio presente nella legge 46/90. Come si ricorderà, infatti, la legge prevedeva l’istituzione di apposite commissioni camerali di esperti, con il compito di accertare i requisiti tecnico-professionali delle ditte installatrici e sottoporle ad una sorta di “esame” per il conseguimento dell’abilitazione.

Si ricorderà altresì che nel TU Edilizia, il DPR 380/01, in cui dapprima erano confluite anche le norme relative alla sicurezza degli impianti, si era prevista l’istituzione presso le CCIAA di un vero e proprio Albo dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per le attività impiantistiche e che il Ministero aveva già fissato con decreto le modalità per il loro accertamento (modalità, peraltro, di tipo autocertificativo).

La disciplina del TU Edilizia non è però mai entrata in vigore e, comunque, già nel 1994 il regime fissato dalla legge 46/90 venne sostituito con quello della denuncia di inizio attività e, ancora dopo, con quello della dichiarazione di inizio attività, sostanzialmente basati su un sistema di autocertificazione dei requisiti di legge ed incentrati sulla possibilità per le aziende di iniziare le attività di installazione dopo un certo periodo di tempo (30 giorni, nelle ultime modifiche di legge) dalla presentazione della DIA, salvo divieti da parte delle CCIAA.

Un’ultima notazione: nella nuova disciplina relativa alla SCIA, il legislatore, nel prevedere le descritte semplificazioni per chi intenda avviare un’attività economica, ha altresì previsto che ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, rilascia dichiarazioni o attestazioni false, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

fonte :: Telex ANIE Ottobre 2010



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